Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32225 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32225 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DASHI ERGYS, N. IL 18.1.1989,
avverso la ordinanza n. 79/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di
L’Aquila il 3/3/2014;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Dashi Ergys propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di L’Aquila – quale giudice del riesame
del’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere adottata nei suoi
confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila il
20.1.2014 – ha rigettato la richiesta di riesame, avendolo ritenuto raggiunto da
gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all’art. 74, co. 1, 2, 3 e 4 T.U. Stup.
2.

Il ricorrente lamenta vizio motivazionale in relazione al giudizio di

sussistenza dei gravi indizi di reità, per essere l’ordinanza impugnata quasi
totalmente~pi motivazione individualizzata sulla condotta contestatagli.
Con un secondo motivo si duole dell’omessa motivazione in merito
all’attualità delle ritenute esigenze cautelari, in rapporto al tempo trascorso dalla
commissione del reato, rimarcando come l’attività contestata al Dashi si fosse

Data Udienza: 08/07/2014

svolta per complessivi cinquantotto giorni, nel periodo tra il settembre e il
novembre 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Coglie nel segno il ricorrente quando rimarca l’assenza di una
motivazione a riguardo della propria posizione. L’ordinanza impugnata si dilunga
sulle caratteristiche dell’organizzazione criminale della quale il Dashi
risulterebbe partecipe e sulle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto

le condotte specificamente contestate all’odierno ricorrente, essa è gravemente
carente poiché non esplicita in alcun modo la natura delle fonti di prova e la
valutazione che se ne è fatta in riferimento al Dashi, tanto che dalla lettura del
provvedimento non è dato comprendere quale specifica condotta sia ascritta al
medesimo, quali indizi permettano di ritenerla accertata, sia pure con la
provvisorietà tipica della fase cautelare.
Il Tribunale riduce i riferimenti al Dashi ai seguenti passaggi:
a) l’associazione perseguiva il fine di profitto

“attraverso un continuo

commercio di sostanza stupefacente a cui il Dashi contribuiva in modo costante e
capillare soprattutto facendo pervenire la droga dal canale albanese”;

b)

“l’odierno prevenuto era un soggetto su cui i capi potevano contare, circostanza
che conferma il pieno inserimento del Dashi nella compagine associativa di cui
condivideva tutti gli scopi”.
Su quali basi il Collegio distrettuale abbia fondato tali affermazioni non è
però chiarito.
La motivazione resa con il provvedimento impugnato si appalesa quindi
meramente apparente, poiché rappresentata da affermazioni solo assertive,
prive di qualsiasi indicazione che ne permetta la verifica di congruenza ai
materiali disponibili, a quelli utilizzati e ed il controllo della sua non manifesta
illogicità. Va qui ribadito che risulta illegittimo il provvedimento con il quale il
tribunale, nell’esaminare la richiesta di revoca di una ordinanza di custodia
cautelare, la respinga motivando la propria decisione mediante la mera
elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come
indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, ne’ singolarmente
assunti ne’ complessivamente considerati (Sez. 6, n. 30257 del 09/07/2002 dep. 05/09/2002, Said Moustakine, Rv. 222750).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio, rimanendo
assorbito il motivo concernente le esigenze cautelari, e va disposta la
trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila, per nuovo esame.
P.Q.M.

attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; ma per quanto concerne

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
L’Aquila.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94, c. 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de11 18/7/2014.

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