Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32223 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32223 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHULI BLEDAR N. IL 23/07/1982
avverso la sentenza n. 2033/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
Sono manifestamente infondate, infatti, le censure in merito al trattamento sanzionatorio in
quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la determinazione della
pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o
alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007
) Rv. 237402).
E’ stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione in
ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 36245 del 206/2009 Ud. (dep. 109/2009) Rv. 245596). Nel caso di specie la
pena inflitta è molto al di sotto della misura media di quella edittale. Pertanto nessuna
censura può essere mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(milleA)0).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il
sidente
Con sentenza in data 11/6/2012, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Torino, in data 27/1/2012, che aveva condannato Shuli Bledar alla pena
di anni 3 mesi 8 di reclusione ed C. 600,00 di multa per due episodi di rapina aggravata
dall’uso di un’arma.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla dosimetria della pena, dolendosi che i giudici del merito non
avevano tenuto nella giusta considerazione la sua condizione di tossicodipendente.