Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32222 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32222 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL CARO ADRIANO N. IL 19/07/1955
avverso la sentenza n. 874/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di violazione di
legge, in relazione all’applicazione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma per
compiere la rapina, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica
del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere
una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. Per quanto
riguarda l’eccezione relativa all’errata applicazione dell’art. 114 cod. pen., la censura è
manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è
riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso
di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” e, successivamente, si sia posto alla guida
della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46588 del
29/11/2011 Ud. (dep. 15/12/2011) Rv. 251223).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Pr d nte

Con sentenza in data 7/5/2012, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Torino, in data 5/10/2012, che aveva condannato Del Caro Adriano alla
pena di anni tre di reclusione ed C. 700,00 di multa per il reato di rapina e ricettazione in
concorso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge ed
eccependo che doveva essere esclusa l’aggravante dell’arma, trattandosi di circostanza non
conosciuta, in quanto il De Caro ignorava che il coimputato fosse in possesso di una pistola
giocattolo. Si duole, inoltre, del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art. 114 cod. pen.

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