Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32221 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32221 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ramaj Armando n. il 4.6.1991
avverso la sentenza n. 2499/2013 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Bologna il 17.10.2013;
sentita nella camera di consiglio del 27.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G.
Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore
Corso.

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con atto in data 31.10.2013, Armando Ramaj ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 17.10.2013
con la quale, in applicazione della congiunta richiesta dell’imputato e
del pubblico ministero, è stata applicata al Ramaj la pena di tre anni e
sei mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (di tipo marijuana) commesso il 1.3.2013.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per avere il giudice a quo omesso di pronunciare il proscioglimento dell’imputato in considerazione della destinazione ad
uso personale della sostanza stupefacente detenuta.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Bologna.
Considerato in diritto
2. – Osserva il collegio – di là da rilievo della radicale inammissibilità del motivo d’impugnazione proposto dall’imputato – come la
sentenza impugnata debba essere annullata in considerazione del
trattamento sanzionatorio applicato all’imputato.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, in epoca successiva
alla proposizione dell’odierna impugnazione, sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale – dichiarata
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. n.
272/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006) – il
giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante vigenza (sin dalla
sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati arti. 4 bis e 4vicies ter) della previgente disciplina dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90,
alla cui stregua il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana (come quelle contestata nel caso di specie) era (come attualmente rimane) punito con la pena della reclusione da due anni a sei anni, oltre la multa.
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo recepito l’accordo
delle parti formatosi sui termini edittali sensibilmente più severi sanciti dalla legge dichiarata incostituzionale (da sei anni a vent’anni di

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.6.2014.

reclusione) — e quindi sul presupposto di una base negoziale priva di
legittimità o di copertura costituzionale -, dev’essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente
trasmissione degli atti al tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

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