Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32218 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32218 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASALI SIMONA N. IL 31/01/1976
avverso la sentenza n. 160/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1W4/2012, la Corte di appello di L’Aquila, confermava la sentenza del
Gup presso il Tribunale di Pescara, in data 22/32011, che aveva condannato Casali Simona
alla pena di anni due di reclusione ed C. 600,00 di multa per i reati di truffa e falso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il reato contestato al capo B), nonché
mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato ai capi C) e D).

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Invero la ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di violazione di
legge e difetto di motivazione, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono
una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di
ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. È il
caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella,
conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito
hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della
responsabilità dell’imputata per i reati contestati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (milleP0).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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