Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32217 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32217 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLISSIMO GIOVANNI N. IL 07/04/1975 parte offesa nel
procedimento
c/
FUSCO MARCO N. IL 27/02/1966
ctkrAliro
avverso la-sentenza-n. 3853/2011 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 28/W2012, il Gip presso il Tribunale di Velletri disponeva l’archiviazione
de plano del procedimento penale n. 3853/11 a carico di Fusco Marco, indagato per il reato di
truffa.
Avverso tale decreto propone ricorso il denunziante Bellissimo Giovanni, dolendosi di
violazione di legge, in relazione all’art. 410 cod. proc. pen. per l’omessa fissazione
dell’udienza camerale.

In punto di diritto deve essere osservato che per consolidata giurisprudenza di
questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della parte offesa, che abbia adempiuto
l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad
interloquire nel procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire materiale
probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all’udienza camerale fissata a norma degli
artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende – l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n.
5202 dell’11.11.2003, dep. 10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass.
Sez. 5, n. 155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).
In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa
dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle
condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 e non da altre ragioni.
In particolare è stato statuito che nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante
l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc.
pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione
dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si
produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto
all’ascolto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21,04/2006 Cc. (dep. 15/05/2006 ) Rv.
234453). Pertanto è pacifico che: “L’archiviazione può essere pronunciata “de plano”, in
presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni,
delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e
l’infondatezza della notizia di reato” (Cass.Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. (dep.
04,01/2011) Rv. 249236). Nel caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l’opposizione
inammissibile, rilevando che l’opponente ha indicato attività investigative irrilevanti e
specificamente motivando sull’infondatezza della notizia di reato.
Pertanto nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che
correttamente ha disposto l’archiviazione “de plano”, essendo inammissibile l’opposizione
proposta dalla parte offesa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende
DEPOSITATA
Così deciso, il 9 aprile 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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