Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32216 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32216 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDI DEI DA FILICAJA DOTTI MARITA SUSANNE N. IL
21/12/1968 parte offesa nel procedimento
c/
MARAGNO ANDREA N. IL 30/06/1966
avverso l’ordinanza n. 9416/2011 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non
ricorribile per cassazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409
cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale
essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di
nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse
attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da
svolgersi dinanzi al tribunale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Cc. (dep.
03,07/1995) R v. 201381).
Nel caso di specie il contraddittorio è stato rispettato poiché le parti sono state
sentite all’udienza camerale del 134/2011.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il P

dente

Con ordinanza in data 16/4/2012, all’esito dell’udienza camerale, il Gip presso il Tribunale di
Padova disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 9416/11 a carico di Maragno
Andrea, indagato per il reato di truffa ed appropriazione indebita di cavalli.
Avverso tale ordinanza propone ricorso la denunziante Marita Susanne Nardi dei Da Filicaja
Dotti, dolendosi di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 646 e 61 n. 11 cod.
pen. e vizio della motivazione. In data odierna la ricorrente ha fatto pervenire una memoria,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

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