Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32215 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32215 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RINALLO SALVATORE N. IL 14/03/1979
avverso la sentenza n. 843/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda la prescrizione, l’eccezione è manifestamente infondata perchè,
come la Corte ha avuto modo di rilevare sono state disposte sospensioni per complessivi 9
mesi e 28 giorni. Per questo il termine decennale, più favorevole, non era ancora decorso
alla data della pronunzia della sentenza d’appello (31 1’5/2012).
Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di vizi della motivazione dal
momento che la decisione impugnata è fondata su un percorso argomentativo congruo e
privo di vizi logico-giuridici, il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai
Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne’
tantomeno di operare diverse scelte di fatto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Con sentenza in data 312012, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del
Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, in data 7/10/2010, che aveva
condannato Rinallo Salvatore alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C. 3.000,00
di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato sollevando due motivi con i quali deduce
la prescrizione del reato ed il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza
dell’elemento soggettivo.