Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32214 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32214 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Nadja Adrian Robert n. il 3.2.1992
nei confronti di:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso l’ordinanza n. 300/2011 pronunciata dalla Corte d’appello di
Napoli 2.5.2013;
sentita nella camera di consiglio del 27.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.
Galli, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza resa in data 2.5.2013, la Corte d’appello di
Napoli ha rigettato la domanda proposta da Adrian Robert Nadja per
la riparazione dell’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita in
relazione al prospettato reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dalla cui imputazione il Nadja era stato assolto
nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte napoletana ha ritenuto il comportamento del Nadja idoneo a dar causa colpevolmente
al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, per esser stato còlto, in luogo pubblico e alla guida di un ciclomotore sprovvisto di
patente di guida, in possesso di sostanze stupefacenti di diverso tipo
(hashish e marijuana) del peso superiore ai limiti previsti dalle tabelle richiamate dal d.p.r. n. 309/90 (rispettivamente i grammo di marijuana e 7 grammi di hashish) frazionate in più confezioni.
Avverso il provvedimento della corte d’appello di Napoli, a
mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il
Nadja per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il rilevato
comportamento del Nadja in relazione all’adozione della misura restrittiva adottata nei suoi confronti, essendo rimasta esclusa ogni
possibile relazione causale tra il comportamento dell’indagato e le
successive determinazioni dell’autorità giudiziaria, né essendo emersa alcuna possibile rimproverabilità del ricorrente, in termini di colpa
grave, con riguardo alla condotta richiamata, avendo lo stesso indagato sin da subito fornito la spiegazione del possesso della sostanza
stupefacente nella specie destinata al proprio uso personale.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
Con memoria depositata in data 7.6.2014, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha concluso per la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.

2

Secondo il ragionamento coerentemente dipanato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d’appello di Napoli ha riconosciuto, in capo al Nadja, il ricorso di consistenti profili di colpa
grave nel concorrere a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso ricorrente, in occasione del relativo arresto, fosse stato còlto, in luogo pubblico e alla
guida di un ciclomotore sprovvisto di patente di guida, in possesso di
sostanze stupefacenti di diverso tipo (hashish e marijuana) del peso
superiore ai limiti previsti dalle tabelle richiamate dal d.p.r. n.
309/90 (rispettivamente i grammo di marijuana e 7 grammi di hashish) frazionate in più confezioni.
Del tutto correttamente la corte territoriale ha ascritto una decisiva valenza causale a tale condotta gravemente colposa del Nadja
(in relazione alla successiva adozione della misura cautelare detentiva assunta a suo carico), avendone coerentemente e logicamente riconosciuto la piena idoneità a rivelare la destinazione della non trascurabile quantità di stupefacente rinvenuta in possesso del Nadja
(peraltro conservato nelle equivoche forme descritte) alla cessione a
terzi, così lasciando prospettare, con grave imprudenza, un’apparente
e intuibile conferma del quadro indiziario già acquisito a suo carico in
relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr., sul punto, Cass., Sez. 4, n. 7153/2011, Migliano).
In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione
pienamente coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha ravvisato la colpa grave del ricorrente nell’aver volontariamente determinato una
situazione di fatto di presumibile grave sospetto a suo carico (al punto da corroborare il grave quadro indiziario delineatosi nei termini
idonei a giustificare l’adozione del ricordato provvedimento restrittivo della libertà personale), con la conseguente corretta reiezione della pretesa riparatoria dallo stesso originariamente avanzata.
4. — Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il
riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso.
Appare equo pronunciare la compensazione tra le parti delle
spese del presente giudizio, anche in considerazione della generica

3

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, spese tra le parti
compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.6.2014.

laconicità delle argomentazioni contenute nella memoria depositata
in questa sede dalla difesa erariale.

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