Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32214 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32214 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE STEFANO N. IL 02/12/1978
avverso la sentenza n. 2530/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/2/2012, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del
Tribunale di La Spezia, in data 18/5/2011, che aveva condannato Pesce Stefano alla pena di
anni cinque di reclusione ed C. 3.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione all’apprezzamento operato dai giudici del merito del valore dell’individuazione
fotografica effettuata dai testimoni.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di
motivazione ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del
logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una
nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di
aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme
nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno
spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della
responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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