Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32213 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32213 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUCCIO GIANFRANCO N. IL 21/09/1973
avverso l’ordinanza n. 102/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

Con ordinanza in data 16/7/2012, la Corte di appello di Palermo respingeva l’istanza presentata
da Puccio Gianfranco di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso
la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo in data 2301/2006, osservando che la
negligenza del difensore di fiducia, che non aveva presentato il ricorso per cassazione, non
integra l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, contemplata dall’art. 175, 1 0 comma
cod. proc. pen.; osservava, inoltre, che la richiesta era tardiva poiché nell’istanza lo stesso
Puccio dichiarava di essere venuto a conoscenza dell’omessa presentazione del ricorso sin dal
19/12/2006.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato deducendo che non aveva potuto
osservare il termine di dieci giorni per proporre l’istanza perchè nessuno lo aveva avvisato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha rilevato che il Puccio è decaduto dal termine per proporre
l’istanza di restituzione del termine, in quanto, come da lui stesso affermato, è venuto a
conoscenza dell’omessa presentazione del ricorso sin dal 19/12/2006.
Con il ricorso il Puccio riconosce di non aver presentato l’istanza nel termine di
decadenza e si duole sostanzialmente di non essere stato messo a conoscenza dell’esistenza
di un siffatto termine di decadenza. Tale doglianza è assolutamente inidonea a superare il
fatto obiettivo della scadenza del termine di decadenza, che rende la sua istanza
inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il P

idente

RITENUTO IN FATTO

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