Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32212 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32212 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOKOMANI LUAN N. IL 31/12/1971
avverso il decreto n. 2327/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 14/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/s~4.te le conclusioni del PG Dott. P –

Uditi difensor Avv.;

tik-c-1-4A-4)

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con decreto emesso de plano il 14 marzo 2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Kokomani
Luan avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto
la domanda di liberazione anticipata speciale.
Osservava che la legge n. 10 del 2014 aveva escluso la maggiorazione della
quota di liberazione anticipata per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis 1. n. 354

concessione delle misure alternative alla detenzione in senso proprio.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente Kokomani il quale lamenta violazione ed erronea applicazione
dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014, in quanto le
nuove e più gravose disposizioni contenute nella legge n. 10 del 2014 non potevano
trovare applicazione in relazione ad una procedura iniziata sotto la vigenza del d.l.
n. 146 del 2013 che non escludeva la concessione del beneficio richiesto ai
condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e
successive modifiche.
Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.
1.11 reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza costituisce un ordinario mezzo

di impugnazione che comporta la devoluzione al suddetto organo giudiziario
complessivamente inteso e non consente spazi valutativi e decisori al solo
Presidente del Collegio
2.Per mera completezza argomentativa si osserva ulteriormente quanto segue.
La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per
il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello
procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la
partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678,
comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell’istanza, con
decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano,
sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle
condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative
condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla
1

del 1975 e che non era possibile lo scioglimento del cumulo, riferibile solo alla

regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio,
stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666,
comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e
per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata
per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la
valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e
alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.

1996, n. 5642, IV. 206445).
3. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di

inammissibilità è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Torino in palese violazione di legge.
S’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, adottato
de plano, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Torino
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre

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