Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32212 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32212 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO LICCARDO MAURIZIO N. IL 24/04/1966
avverso l’ordinanza n. 85/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha fatto esatta applicazione del principio di diritto affermato da
questa Corte che ha statuito che non ha diritto alla restituzione nel termine per
l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di
fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato
effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio
eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato
“in absentia” abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito
decisorio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22247 del 002/2011 Cc. (dep. 03,06/2011) Rv. 250054).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dolersi del comportamento del suo difensore
senza allegare alcun elemento da cui possa desumersi che il mandato difensivo non sia stato
espletato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00
(cinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il Pres ente
Con ordinanza in data 5/7/2012, la Corte di appello di Palermo respingeva l’istanza presentata
da Giordano Liccardo Maurizio di restituzione nel termine per proporre appello avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 06/2011, osservando che la notifica
dell’estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di fiducia presso il quale l’imputato
aveva eletto domicilio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato deducendo che il difensore di fiducia non
aveva espletato il suo mandato ed lo aveva tenuto all’oscuro dell’esito del procedimento,
non consentendogli di essere tradotto per poter partecipare all’udienza