Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3221 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3221 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Macchia Pietro n. il 6.8.1969
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Campobasso
del 4.4.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Vittorio Scardaccione, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/01/2014

Considerato in diritto
1. Sulle questioni processuali relative alla competenza del giudice di primo grado si
osserva anzitutto che la mancata sollevazione del conflitto di competenza da parte del
giudice che sia investito della questione, non legittima la parte che l’abbia denunciato a
proporre ricorso per cassazione contro l’omessa pronuncia.I1 potere della parte
interessata, in presenza di una situazione riconducibile alle previsioni dell’art. 28 c.p.p.,
si esaurisce infatti nella facoltà di sollecitare al giudice l’elevazione del conflitto di
competenza, salva ovviamente la facoltà della parte di proporre l’eccezione di
incompetenza
territoriale di
uno dei
giudici
in
conflitto
(Cfr.
Sez.
1,
Sentenza n.4895de110/04/1996; vedi, anche, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n.17085de107/04/2006 Imputato: Wei).
1.2 Sotto altro profilo, poi, la difesa nemmeno deduce esplicitamente l’attualità del
contrasto tra il tribunale di Larino e il Tribunale di Campobasso sulla competenza
territoriale in ordine ai reati attribuiti al ricorrente (Cfr. Sez. 1,
Sentenza n.3588de125/09/1992, in proc. Mosso ed altro, secondo cui la denuncia di
conflitto ad iniziativa della parte presuppone l’attualità di contrasto tra due o più giudici
reale ed effettivo), bastando rilevare, al riguardo, che il conflitto (positivo) di
competenza può cessare in qualunque momento per la decisione negativa sulla propria
competenza da parte di uno dei giudici interessati (cfr. art. 29 c.p.p.).
1.3. In definitiva, può essere condivisa l’affermazione della Corte di merito secondo cui
l’eventuale perdurare del conflitto, in quanto possa dar luogo a più sentenze sullo stesso
fatto, in assenza di iniziative dei giudici interessati volte alla preventiva devoluzione
della questione alla Corte di Cassazione, potrà dar luogo semmai ad altri rimedi
processuali, come quello regolato dall’art. 649 c.p.p.
2. Resta da esaminare la questione di competenza territoriale del Tribunale di
Campobasso tempestivamente sollevata dalla difesa dell’imputato. Al riguardo si deve

Ritenuto in fatto
1. Ha proposto ricorso per cassazione Macchia Pietro, per mezzo del proprio difensore,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del b4.4.2013, che confermò
la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 25.1.2011,
per ireati ditruffa e appropriazione indebita in danno dell’Assomolise s.r.l. e di Colonnesi
Antonio
1.1. Secondo l’articolata descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioni, il Macchia,
sub-agente della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. di
Campobasso e Bojano, avrebbe indotto fraudolentemente il Colonnesi a stipulare una
polizza assicurativa denominata “Solidità”, con il versamento in unica soluzione di un
premio di euro 24.000. In particolare, il ricorrentesi era fatto rilasciare dalla persona
offesa un assegno di pari importo, richiedendone però l’intestazione non alla “Riunione
Adriatica”, ma alla Assimolise s.r.1., con l’impegno di utilizzare successivamente la
somma a copertura della polizza; aveva però poi distratto la somma a proprio
vantaggio, per estinguere parte dei debiti vantati nei suoi confronti dalla Assomolise.
1.2. Oltre a tale condotta, inquadrata dall’accusa nell’ipotesi di truffa aggravata (capo
A) della rubrica) , il ricorrente si sarebbe reso responsabile di fatti di appropriazione
indebita in danno del Colonnesi trattenendo a proprio personale vantaggio somme
versategli dalla persona offesa per il pagamento dei ratei di premio di altre polizza
assicurative (capo B) della rubrica).
2. La difesa deduce anzitutto, con riferimento al reato di truffa di cui al capo A), il vizio
di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione alla mancata rilevazione del
conflitto di competenza determinatosi per la contemporanea pendenza di altro
procedimento per gli stessi fatti presso il Tribunale di Larino, e comunque in relazione al
rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Campobasso; deduce
inoltre il difetto di motivazione sugli estremi del delitto di truffa, anche in relazione al
ritenuto disinteresse del principale teste d’accusa.
2.1.Con riferimento al reato di appropriazione indebita di cui al capo B), rileva il vizio di
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61
nr. 11 c.p., con la conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela,
venendo a mancare, con l’aggravante, la condizione per la procedibilità d’ufficio.

rilevare che a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n.18deI21/06/2000 Cc. Imputato:
Franzo e altri, si è ormai affermato l’indirizzo giurisprudenziale, dal quale il collegio non
ha motivo di discostarsi, citata nella sentenza impugnata, secondo cui, poiché la truffa è
reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione
della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii”
del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già
quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della
“datio” di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo
conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte
del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da
titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte
dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione,
poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel
contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
2.1. Ma la Corte di merito non ha correttamente interpretato la giurisprudenzadi
legittimità pur correttamente richiamata, perché ha finito con il considerare
invariabilmente come momento consumativo del reato di truffa eseguito con l’impiego
di un assegno bancario, quello della presentazione del titolo per il pagamento, che può
non coincidere con la verificazione del danno in pregiudizio della persona offesa, quando
il pagamento non sia contestuale alla presentazione, come avviene nel caso di assegni
riscossi presso istituti di credito diversi da quello trattario.
2.3. L’indirizzo espresso da Cass Sez. 2, Sentenza n.45836de112/11/2009,Imputato
Ruggiero, non contrasta affatto con i principi affermati da sez. un nr. 18/2000. La
Corte, nell’affermare che il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di
conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa
presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l’effettiva perdita
patrimoniale del traente leso mediante l’imputazione a debito nel conto corrente della
provvista del titolo, non fa che individuare il momento della “deminutio patrimonii”
della vittima, sottolineando peraltro che l’addebito dell’importo dell’assegno sul conto
corrente dell’emittente è tanto più necessario per la consumazione della truffa in
ragione della subordinazione dell’estinzione del rapporto obbligatorio sottostante al
buon fine dell’assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617/2007, rv 601099; sez. 1^ Civ., n.
11851/2006, rv 589399; sez. 3^ civ., n. 6291/2008, rv 601983; vedi anche, Cass. n.
5428 del 2010).
2.4. La competenza territoriale in ordine al reato di truffa in esame, si era quindi
radicata presso il Tribunale di Larino, nella circoscrizione del quale aveva pacificamente
sede la banca trattaria dell’assegno emesso dal Colonnesi, presentato poi dalla
Assomolise presso la filiale di Campobasso della banca Popolare Italiana.
2.5. Essendo però il reato ormai prescritto, deve essere senz’altro rilevata la causa
estintiva (giurisprudenza pacifica), con la precisazione che il conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata deve travolgere anche le statuizioni civili relative
al medesimo reato di truffa, in quanto anch’esse adottate da giudice incompetente (cfr.
Corte di Cassazione, nr. 26064 del 09/06/2005, SEZ. 5, che dopo avere ribadito il
principio secondo cui allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di
nullità, anche di ordine generale, non e’ rilevabile nel giudizio di cassazione,
risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva, fa salvo il caso in cui la sentenza di
merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui
e’ intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso
cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve
essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette
sulla validità delle statuizioni civili). .
3. Il ricorso è invece manifestamente infondato riguardo alle censure di legittimità
proposte in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i fatti
di appropriazione indebita di cui al capo B), per i quali il termine prescrizionale non è
ancora maturato. L’aggravante del rapporto di prestazione d’opera, e la conseguente
procedibilità d’ufficio dei reati, sono contestate in ricorso sul rilievo che il rapporto tra
cliente e assicuratore non rientrerebbe tra quelli previsti dall’art. 61 nr. 11 c.p., ma non

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al
capo a) perché estinto per prescrizione, ed elimina le corrispondenti statuizioni civili;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità
del ricorrente in ordine ai fatti di appropriazione indebita di cui al capo b), con rinvio alla
Corte di Appello di Salerno per nuova determinazione della pena.
oma, il 7.1.2014
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PEPOSUI‘3 N CANCELLERIAI

occorre indugiare sull’evidente erroneità di tale affermazione, che peraltro esaurisce
l’ambito devolutivo del ricorso rispetto agli stessi fatti, non compresi nella questione di
competenza territoriale (autonomamente proponibile, ai sensi dell’art. 21 co 3 c.p.p., in
caso di competenza per connessione).
Per le considerazioni che precedono, deve essere pronunciato l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di truffa di cui al capo a) perché
estinto per prescrizione, con l’eliminazione delle corrispondenti sta,t4izioni civili; va
dichiarata nel resto l’inammissibilitàdel ricorso, e l’irrevocabilità&daffermazione di
responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti di appropriazione indebita di cui al capo b),
con rinvio alla Corte di Appello di per nuova determinazione della pena.

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