Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32209 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32209 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVATI CARLO N. IL 15/05/1959
avverso la sentenza n. 3502/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/0012~2, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del
Tribunale di Asti, in data 22/Y2005, che aveva condannato Salvati Carlo alla pena di anni uno,
mesi otto di reclusione ed C. 600,00 di multa per il reato di ricettazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge, in
relazione all’art. 192, III comma, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione
all’elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.
La censura sollevata dal ricorrente, secondo cui la deposizione del teste Laiolo non è
idonea a formare la prova a suo carico, trattandosi di coimputato del medesimo reato, le cui
dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
0
confermino l’attendibilità, a norma dell’art. 192, 3 comma, cod. proc. pen. è inammissibile
per difetto di autosufficienza del ricorso. Infatti il ricorso per cassazione con cui si lamenta la
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione
di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre
l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione
del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal
giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b)
individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità
dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza
dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione,
introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del
provvedimento impugnato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010 Ud. (dep.
22/12/2010 ) Rv. 249035). Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di elemento
soggettivo in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza del dolo in testa
all’agente con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013
li Consigliere estensore

li

esidente

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA