Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32207 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32207 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALTO SALVATORE N. IL 19/06/1946
avverso la sentenza n. 2362/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione in quanto manifestamente infondati.

In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento
soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi
anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede
(Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del
11/06/2008 Ud. (dep. 2936/2008 ) Rv. 241458). Del resto, secondo l’insegnamento delle
Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo
eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della
concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del
rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
Nel caso di specie la Corte ha adeguatamente motivato sull’esistenza dell’elemento
soggettivo, valutando inattendibili le indicazioni fornite dall’imputato circa la provenienza del
ciclomotore con motivazione priva di vizi logici. Parimenti inammissibile è il motivo
concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la
motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo
giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali
e il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis
c.p.p. Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una
diversa valutazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza

Con sentenza in data 26/4/2012 la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 15/12/2010, che aveva condannato Montalto Salvatore alla
pena di anni due di reclusione ed C. 600,00 di multa per il reato di ricettazione di un
ciclomotore.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di norme
processuali, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 648 e 712 cod.
pen., dolendosi dell’insussistenza dell’elemento soggettivo, nonché in relazione agli artt. 62
bis e 133 cod. pen. dolendosi della mancata concessione delle generiche e della misura
della pena.

n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2013

DEPOSITATA i

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