Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32206 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32206 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Namia Alfonso n. il 16.4.1973
avverso l’ordinanza n. 918/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Catanzaro il 24.12.2013;
sentita nella camera di consiglio del 27.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Riello, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità o, in via
gradata, il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 4.1.2014, a mezzo del proprio difensore,
Alfonso Namia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 24.12.2013 con il quale la corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata, in
data 23.12.2013, nell’interesse di Alfonso Namia, nei confronti della
dott.ssa L.M. Monaco, quale presidente del collegio del tribunale di
Vibo Valentia investito della decisione relativa a un procedimento
penale in corso a carico dell’istante.
Con il provvedimento impugnato, la corte d’appello di Catanzaro ha rilevato la tardività dell’istanza di ricusazione, avendo l’interessato sollecitato la dottoressa Monaco ad astenersi dalla trattazione
del procedimento all’udienza del 5.12.2013, provvedendo tardivamente ad avanzare l’istanza di ricusazione solo a seguito dell’emissione, da parte del presidente del tribunale di Vibo Valentia, in data
19.12.2013, del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all’astensione spontaneamente avanzata dalla dottoressa Monaco; e per avere, in ogni caso, il Namia avanzato l’istanza di ricusazione nel dicembre del 2013 nonostante lo stesso fosse pienamente a
conoscenza delle circostanze giustificative di detta istanza ben prima
del termine di cui all’art. 491, co. 1, c.p.p..
Con il ricorso proposto, il Namia censura il provvedimento
della corte d’appello di Catanzaro per violazione di legge e vizio di
motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente rilevato la
tardività dell’istanza di ricusazione, omettendo di evidenziare come la
dottoressa Monaco fosse subentrata a integrare il collegio giudicante,
in sostituzione di altro collega, successivamente alla scadenza del
termine di cui all’art. 491 co. 1, c.p.p., senza tener conto della circostanza che i presupposti per la richiesta di ricusazione erano emersi
solo all’udienza del 5.12.2013, allorché l’istante aveva formalmente
invitato la dottoressa Monaco ad astenersi dalla trattazione del procedimento ricorrendone i presupposti, attendendo correttamente
l’emissione del provvedimento del presidente del tribunale di Vibo
Valentia (che aveva disatteso la richiesta di autorizzazione all’astensione presentata dalla dottoressa Monaco) per la tempestiva proposizione dell’istanza di ricusazione.
2. –

2

3

Considerato in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità (correttamente richiamato dalla corte territoriale nel
provvedimento impugnato in questa sede), i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione
(Cass., Sez. 6, n. 49080/2013, Rv. 258364; Cass., Sez. 5, n.
33422/2008, Rv. 241385; Cass., Sez. 2, n. 9166/2008, Rv. 239553),
con la conseguenza che l’eventuale introduzione di uno di tali procedimenti (di astensione o di ricusazione) non produce effetti sospensivi dell’altro, permanendo soltanto una regola di ‘consumazione’ della
ricusazione nell’ipotesi in cui sia accolta la domanda di astensione, a
norma dell’art. 39 c.p.p..
Posto, quindi, che per disposizione espressa, soltanto l’accoglimento dell’astensione funge da ‘condizione risolutiva’ della (contemporaneamente pendente) dichiarazione di ricusazione (che il legislatore in tal caso qualifica, appunto, ‘come non proposta’), ne deriva
che le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali quella dichiarazione deve, a pena di inammissibilità, essere formulata, prescindono totalmente dall’eventuale proposizione di una dichiarazione
di astensione e dalla decisione sulla stessa (cfr. Cass., Sez. 2, n.
9166/2008, cit.).
Nel caso di specie, l’odierno ricorrente, ancora con il ricorso
proposto in questa sede, ha espressamente evidenziato come la piena
conoscenza dei presupposti per la richiesta di ricusazione della
dott.ssa Monaco erano stati dallo stesso acquisiti all’udienza del
5.12.2013 (cfr. fl. 2 del ricorso), allorché lo stesso aveva formalmente
invitato la dott.ssa Monaco ad astenersi dalla trattazione del procedimento.
La proposizione, da parte del Namia, dell’istanza di ricusazione della dott.ssa Monaco solo in data 23.12.2013, deve ritenersi pertanto irrimediabilmente tardiva, siccome successiva al termine imposto dall’art. 38, co. 2, c.p.p., ai sensi del quale se la causa di ricusazio-

Con memoria per motivi nuovi depositata in data 12.6.2014, e
con successiva memoria depositata in data 20.6.2014, il ricorrente ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.

4

4. – Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso — derivante dalla manifesta infondatezza delle argomentazioni indicate a sostegno – segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.6.2014.

ne “è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di
ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine
dell’udienza”.

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