Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32206 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32206 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCENZI SAVERIO N. IL 08/11/1986
avverso la sentenza n. 3436/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

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1. VINCENZI Saverio, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione — per violazione dell’art. 127 c.p.p. sotto il profilo della
mancata partecipazione del proprio difensore di fiducia in quanto
notiziato dell’udienza del 13/07/2012 in cui si celebrò il processo solo

in data 13/07/2012 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Salerno gli
aveva applicato la pena concordata con il P.M. per il reato di cui
all’art. 110-628/1-3 n° 1 cod. pen.

2. Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito di decreto di
giudizio immediato, in data 19/06/2012, il difensore dell’imputato,
munito di procura speciale, depositava richiesta di applicazione pena
al quale il P.M. prestava il proprio consenso.
In sentenza è, poi, scritto che «convocate le parti all’odierna
udienza camerale, verificatane la regolare costituzione, presente
l’imputato, ed ammesso il rito alternativo, si riservava di decidere
• -.1».

Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, la censura è, quindi,
manifestamente infondata, in quanto, l’imputato era presente, fu
assistito da un difensore d’ufficio nominato all’uopo, e non fu
sollevata alcuna eccezione.
Di conseguenza, va ribadita, a fortiori, il principio di diritto
secondo il quale «In tema di patteggiamento, l’omesso avviso al
difensore di fiducia della data fissata per l’udienza camerale prevista
dall’art. 447 cod. proc. pen. per la decisione sulla richiesta, (che,
nella specie, essendo stata proposta personalmente dall’imputato,
alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di
convalida dell’arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico
ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a
norma dell’ad. 447, comma secondo, cod. proc. pen., la presenza

1

il 12/07/2012 e cioè il giorno prima – avverso la sentenza pronunciata

delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, ne’
il difensore ne’ l’imputato hanno interesse a eccepire la suddetta
nullità, non essendo più modificabile l’accordo raggiunto dalle parti»:

Cass. 344/1999 Rv. 216831; Cass. 804/2004 Rv. 231095; Cass.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile
a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 09/04/2013

IL CONSIGj R EST.
(Dott. G.

)

19744/2011 Rv. 250014.

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