Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32205 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32205 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
LIBERO OSCAR N. IL 28/07/1979
avverso la sentenza n. 2239/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

r

1. Con ordinanza in data 26/10/2011 la Corte di Appello di Genova
dichiarava inammissibile l’appello proposto da LIBERO Oscar avverso la sentenza
con la quale, in data 20/10/2008, il tribunale della medesima città lo aveva ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Rilevava la Corte che il gravame era inammissibile per palese difetto di

poste a fondamento della decisione impugnata — della quale venivano indicati gli
elementi posti a fondamento della responsabilità e del trattamento sanzionatorio —
e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell’appellante.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, in realtà, la
sentenza era stata oggetto di puntuale critica e che, quindi, la motivazione della
Corte territoriale era «congetturale e manifestamente illogica».
Con memoria pervenuta in data 22/03/2013, il ricorrente, oltre che insistere nel
ricorso, ha sostenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In diritto va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto
degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito
comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi
motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che
intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con
puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando
tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. Infatti, i motivi sono
generici quando, per l’illustrazione delle censure, si limitano a richiamare la
richiesta rigettata e non indicano i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla
cognizione del giudice dell’impugnazione:

ex plurimis Cass. 13261/2003 riv

227195; Cass. 39926/2008 Rv. 242248
Nel caso di specie, la semplice lettura dei motivi di appello — riportati
testualmente nella sentenza impugnata – fa ritenere corretta e, quindi,
incensurabile l’impugnata ordinanza che, in modo logico e coerente con gli
evidenziati principi di diritto, ha stigmatizzato la mancanza di specificità per
entrambi i motivi di gravame dedotti.

1

specificità dei motivi, mancando ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni

La memoria depositata il 22/03/2013, non aggiunge nulla di nuovo al
ricorso e non contiene argomenti che possano far giungere a conclusioni diverse
dall’inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E
1.000,00.
RQM
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

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