Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32203 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32203 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVIERA OTTAVIA N. IL 09/01/1951
avverso la sentenza n. 1554/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

P

1. Con sentenza in data 10/01/2012, la Corte di Appello di
Genova confermava la sentenza pronunciata in data 27/05/2008 con
la quale il Tribunale di Massa aveva ritenuto RIVIERA Ottavia
responsabile del delitto di ricettazione di numerosi oggetti di oro del

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo
MOTIVAZIONE

ILLOGICITÀ DELLA

per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità

di essa ricorrente sia perché la coimputata (ossia la figlia) era stata
prosciolta pur trovandosi nella stessa situazione processuale, sia
perché il compendio a suo carico non era affatto univoco.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo la ricorrente evidenziato incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo
incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi
fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Infine, del tutto irrilevante, ai fini giuridici, è la circostanza che la
coimputata è stata assolta dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle

I

peso di circa un chilo.

Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.

Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIE
(Dott. G. Ra

DICHIARA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA