Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32202 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32202 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETTE FRANCESCO N. IL 26/10/1977
avverso la sentenza n. 3966/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

I.

1. Con sentenza in data 18/04/2012, la Corte di Appello di
Milano confermava la sentenza pronunciata in data 19/02/2007 con
la quale il giudice monocratico del Tribunale di Monza aveva ritenuto
SETTE Francesco responsabile del delitto di ricettazione di un’auto
provento di furto.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale

confermato in modo acritico la sentenza impugnata fornendo una
ricostruzione della vicenda illogica e contraddittoria e non motivando
in ordine all’elemento psicologico.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato
— che, pacificamente, aveva avuto il possesso dell’auto – sulla base
del consolidato principio secondo il quale la mancata giustificazione
del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova
della conoscenza della illecita provenienza: il che è proprio quanto si
è verificato nel caso di specie. Sul punto il ricorrente, nulla ha
obiettato se non ribadendo che non vi era alcuna prova del fatto che
egli fosse a conoscenza dell’illecita provenienza del titolo: la
doglianza è generica ed aspecifica e, quindi, inammissibile.
4. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q. M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

14

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 09/04/2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA