Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32200 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32200 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERISA FARUK N. IL 23/03/1980
avverso la sentenza n. 70/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. BERISA Faruk, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
11/04/2012 dalla Corte di Appello Lecce deducendo:
1.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

192

COD. PROC. PEN.

per avere la Corte

risultato che la medesima era affetta da un lieve ritardo mentale;
1.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per non avere la

Corte territoriale concesso le attenuanti generiche o, comunque, per
non avere diminuito la pena inflitta dal primo giudice.

2. VIOLAZIONE DELL’ART.

192

COD. PROC. PEN.:

la doglianza è

manifestamente infondata in quanto la Corte ha preso in esame la
problematica ma l’ha disattesa con ampia e congrua motivazione
avendo rilevato che a) il CT aveva accertato l’idoneità della parte
offesa a congruamente ricordare e riferire gli episodi occorsi; b) le
dichiarazioni della parte offesa avevano trovato riscontri esterni; c) la
versione alternativa dell’imputato non era affatto credibile.

3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO:

anche La suddetta censura va

ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta
dalla Corte territoriale [precedenti penali — gravità della condotta]
deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in
questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

1

ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa nonostante fosse

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIE
(Dott. G. Ra

ST.

CONDANNA

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