Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32198 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32198 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRANDI SAVIO N. IL 14/12/1969
avverso la sentenza n. 578/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

3?

1. Con sentenza in data 01/02/2012, la Corte di Appello di
Lecce confermava la sentenza pronunciata in data 07/10/2010 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi
aveva ritenuto BRADI Savio responsabile dei delitti di cui agli artt.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo l’illogicità e la
contraddittorietà della motivazione per avere la Corte recepito
acriticamente la testimonianza della parte offesa e per avere
motivato con argomenti che «trovano rispondenza nelle acquisizioni
processuali».

Il ricorso è manifestamente infondato essendo generico ed
aspecifico rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale la
quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non solo ha
attentamente vagliato le dichiarazioni della parte offesa, ma le ha
anche riscontrate con oggettivi elementi.
Pertanto, la censura, infatti, riproposta con il presente ricorso,
va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa
sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali
già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Di conseguenza, non avendo il ricorrente evidenziato
incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura,
essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

1

572 — 629 cod. pen.

spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIE
(Dott. G. Ra

P.Q.M.

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