Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32197 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32197 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARZO DOMENICO N. IL 17/02/1975
avverso la sentenza n. 3064/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 09/04/2013
DE MARZO Domenico, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata in data 16/01/2012 dalla Corte di Appello di Bari
deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART.
133
COD. PEN.
per non avere la Corte territoriale
mitigato il trattamento sanzionatorio alla stregua
«del comportamento
processuale».
motivazione addotta dalla Corte territoriale [da già modesta entità della pena
inflitta, in considerazione del benevolo riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui
all’art. 648 cpv, non giustifica un’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio
da ritenersi congruo in relazione ai criteri tutti ex art. 133 cod. pen.»] deve ritenersi
ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice
di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
P.Q. M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la