Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32195 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32195 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRIBARI FRANCA MASSIMINA N. IL 29/05/1969 parte offesa nel
procedimento
TENUTA GIOVANNI N. IL 02/01/1948 parte offesa nel procedimento
c/
TUCCI BRUNO N. IL 16/03/1957
GALLO FRANCESCA PAOLA N. IL 21/07/1961
MORCAVALLO ACHILLE N. IL 15/02/1958
RUSSO TIZIANA N. IL 27/10/1973
POLITANO MARUSSIA N. IL 27/09/1978
avverso l’ordinanza n. 5368/2012 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
04/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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lette.A•entite le conclusioni del PG Dott. 2.-ak
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Data Udienza: 26/06/2014

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Cosenza, con ordinanza del 4/11/2013, all’esito
dell’udienza camerale prevista dagli articoli 409 e 410
c.p.p., disponeva l’archiviazione del procedimento,
poiché non emergevano elementi idonei a sostenere
l’accusa in giudizio, nei confronti di Tucci Bruno,
Gallo Francesca Paola, Morcavallo Achille, Russo
Tiziana e Politano Marussia.
Le parti offese Cribari Franca Massimina e Tenuta
Giovanni proponevano ricorso in Cassazione avverso la
sopraindicata ordinanza per violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe
solo apparente, posta a base del provvedimento
impugnato, nonché per mancata assunzione di una prova
decisiva come la perizia medico legale in presenza di
pareri totalmente discordanti.
Le persone offese ricorrenti ritenevano la motivazione
del provvedimento impugnato abnorme, poiché il G.I.P.
avrebbe esorbitato dai suoi poteri e limiti indicati
dall’art.409 c.p.p., sostituendosi al pubblico
ministero ed al giudice del dibattimento e pronunciando
un provvedimento che aveva una sostanziale natura di
sentenza di assoluzione.
Secondo la difesa i sanitari indagati, che avevano
avuto in cura la signora Tenuta Rosarina,essendo tutti
ex lege portatori di una posizione di garanzia, erano
responsabili non solo del rispetto delle regole di
diligenza e perizia connesse alle mansioni
specificatamente ed effettivamente svolte, ma erano
garanti della condotta anche degli altri componenti e
dovevano quindi porre rimedi avverso gli errori altrui,
purchè evidenti per un professionista medio, così come
specificato dal consulente tecnico del pubblico
ministero.
La difesa dell’indagata Marussia Politano presentava
tempestiva memoria in cui chiedeva di voler dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto
I ricorsi sono manifestamente fondati.
L’ordinanza emessa a seguito dell’udienza camerale è
ricorribile solo per violazione del contraddittorio
(cfr, Cass., sez.6, sent. n.9440 del 3 febbraio 2010,
Di Vincenzo).
I ricorrenti denunciando l’abnormità del provvedimento,
si dolgono sostanzialmente della sua motivazione.
Tanto premesso si osserva che nessun profilo di
abnormità è ravvisabile nel provvedimento né con

Ritenuto in fatto

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26.06.2014

riferimento ad esercizio di un potere non riconosciuto
dall’ordinamento, né con riferimento a stravaganza del
contenuto dell’atto, né a irreparabile stasi o
impropria regressione del procedimento.
Nel delicato passaggio determinato dalla richiesta di
accesso alla giurisdizione, il codice di procedura
penale ha messo a punto un meccanismo diretto a
salvaguardare, da una parte, il principio di
obbligatorietà dell’azione penale, il controllo del
giudice sull’attività del pubblico ministero,
l’interesse della parte ad ottenere giustizia,
dall’altra ad evitare il ricorso improprio allo
strumento della repressione penale.
La giurisprudenza di questa Corte, conformemente alle
indicazioni della Corte Costituzionale (sent.95/1997),
ha interpretato gli articoli 408,409 e 410 c.p.p.
privilegiando una lettura particolarmente attenta alla
tutela di chi rivolge istanza alla giustizia (cfr, tra
le altre, Cass., sez.6, sent. n.13456 del 12 marzo
2008, Del Monaco; sez.6, sent. n.19808 dell3 febbraio
2009, Lucente; sez.4, sent. n.167/11 del 24 novembre
2010, Ortu)
E perciò del tutto coerente con il sistema la
previsione secondo la quale, una volta garantito il
confronto in contraddittorio con il denunciante
opponente, tale da metterlo in grado di rappresentare
al giudice le proprie ragioni, competa a questi la
decisione ultima sulla configurabilità di una ipotesi
di reato così da giustificare l’ulteriore corso del
procedimento e da imporre al pubblico ministero
l’esercizio dell’azione penale.
Nella fattispecie che ci occupa il giudice per le
indagini preliminari ha garantito il contraddittorio e,
all’esito, ha adeguatamente motivato la propria
decisione nel rispetto del principio sancito
dall’art.111 c.5 Cost..
pertanto
dichiarati
devono
essere
I
ricorsi
inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al pagamento della
somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.

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