Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32194 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32194 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINNA DANIELE N. IL 07/06/1980
avverso la sentenza n. 441/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 25/01/2012, la Corte di Appello di
Cagliari — sezione distaccata di Sassari – confermava la sentenza
pronunciata in data 17/06/2004 con la quale il Tribunale di Sassari
aveva ritenuto PINNA Daniele responsabile del delitto di cui all’art.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio/a
mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
deducendo il seguente testuale motivo «Furto non ricettazione (ad
606.1 b) c) e) cpp). 1. se la ricettazione è reato meno malleabile (a
difesa) sanzionatoriamente del furto (che se aggravato può avere
riduzioni con circostanze attenuanti, tornando alla fattispecie
semplice che ha pene inferiori a quelle della ricettazione, fattispecie
d’altronde tendenzialmente procedibile a querela);
1.2. se insomma la ricettazione dà meno favor del furto,
all’accusato;
1.3 dato (processualmente) un elemento di fatto comune
all’una e all’altro (il possesso della re) che permetterebbe in sé di
inferire tanto l’una che l’altro;
1.4 inferire l’una in vece che l’altro, mentre disapplica l’ad
192.2 cpp ( a rigore non potrebbe né dovrebbe essere inferito né
l’una né l’altro, perché ciascuno lo sarebbe equivocamente, essendo
inferibile, da quel dato, solo il fatto in ad 712 cp), vulnera la
presunzione di maggiore innocenza, o di minore colpevolezza, (data
la responsabilità) in ad 27.2 cost (regola non solo costituzionale ma
anche processuale e probatoria concreta);
1.5 in modo rilevante ex ad 606.1 c) (per violazione di un
diritto dell’imputato alla inferenza “minore”, protetto ex art. 178.1 c)
cpp), e) per manifesta illogicità cognitiva (che nella motivazione ha il

1

648 cod. pen.

suo telaio), ( e forse anche) b) (per disapplicazione della fattispecie
legale dovuta, dopo l’errata inferenza probatoria);
1.6 che il furto potesse essere inferito, secondo sentenza,
solo da ammissione dell’imputato, mancata, mentre viola il diritto al

ripartizione parimenti protetta), in modo rilevante ex art. 606.1 c) (ed
anche) e) cpp;
per il motivo indicato si chiede l’annullamento della sentenza».

».
Il ricorso — nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta
– è manifestamente infondato essendo, oltre chercómprensibile,
generico ed aspecifico rispetto alla motivazione addotta dalla Corte
territoriale non illustrando il ricorrente le ragioni delle proprie
doglianze e non consentendone, quindi, lo scrutinio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIER ST

silenzio, protetto in ad 178.1 c) cpp, inverte l’onere della prova (a

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