Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32192 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32192 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alpini Sergio n. il 23.9.1960
avverso la sentenza n. 16028/2013 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma il 16.1.2014;
sentita nella camera di consiglio del 24.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott.
M.G. Fodaroni, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 21.2.2014, a mezzo del proprio difensore,
Sergio Alpini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma in data 16.1.2014 con la quale, in applicazione della congiunta
richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, è stata applicata
all’imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge, per avere il tribunale di Roma applicato all’imputato una pena illegale sulla base di una legge dichiarata incostituzionale, e per avere disposto la confisca del denaro già sottoposto a sequestro nonostante la mancata attestazione dell’effettiva
disponibilità dello stesso in capo all’imputato.
Sulla base di tali motivi d’impugnazione, l’Alpini ha concluso
per l’annullamento della sentenza impugnata.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Roma.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva sul punto il collegio come, in epoca successiva all’emissione della sentenza impugnata, sia intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale – dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. n. 272/2005
(convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006) – il giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante vigenza (sin dalla sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati artt. 4 bis e 4 vicies ter) della
previgente disciplina dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90, alla cui stregua
il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo
marijuana o hashish (come quelle contestate nel caso di specie) era
(come attualmente rimane) punito con la pena della reclusione da
due anni a sei anni, oltre la multa.
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo recepito l’accordo
delle parti formatosi sui termini edittali sensibilmente più severi sanciti dalla legge dichiarata incostituzionale (da sei anni a vent’anni di

2

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

reclusione) — e dunque sul presupposto di una base negoziale priva di
copertura o di legittimità costituzionale – dev’essere disposto (assorbita ogni altra censura sollevata dal ricorrente) l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

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