Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32192 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32192 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALITI RIZA N. IL 20/01/1986
avverso la sentenza n. 1514/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 02/02/2012, la Corte di Appello di
Catanzaro confermava la sentenza pronunciata in data 20/10/2010
con la quale il tribunale di Cosenza aveva ritenuto HALITI Riza

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale

negato la necessità di una perizia medica diretta ad accertare
lo stato di capacità di intendere e volere dell’imputato al
momento del fatto;
2. ASSORBIMENTO
3.

del reato di lesioni in quello di rapina;

INSUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E MANCANZA DI
PROVA;

4.

ECCESSIVITÀ DELLA PENA.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura della sentenza impugnata, si evince che
le doglianze dedotte con il presente ricorso sono perfettamente
identiche a quelle dedotte in sede di appello, doglianze alle quali la
Corte territoriale, ha dato puntuale, coerente ed adeguata risposta
disattendo la tesi difensiva sotto tutti i profili dedotti.
La censura, quindi, riproposta con il presente ricorso, va
ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa
sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali
già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o

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responsabile del delitto di rapina e lesioni ai danni di Cocis Daniel.

contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta
su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e,
quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto

spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Rago

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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