Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32190 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32190 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHEHU BLEDAR N. IL 17/04/1983
avverso la sentenza n. 3675/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. SHEHU Bledar, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
11/01/2012 dalla Corte di Appello di Firenze deducendo
DEGLI ARTr.

62 N° 4 — 62

BIS –

99/4

COD. PEN.:

VIOLAZIONE

sostiene, infatti, il

giuridici per la concessione delle suddetta attenuanti, e, che,
dall’altra, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere la
contestata recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
2.1. Quanto alla pretesa omessa motivazione in ordine alla
richiesta attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen., va osservato che,
come ammette lo stesso ricorrente, nessun motivo specifico era
stato dedotto.
Sul punto, quindi, va ribadito il consolidato principio di diritto
secondo il quale «in materia di giudizio di appello, l’ad. 597 comma
quinto cod. proc. pen. non impone al giudice il dovere di concedere
d’ufficio un’attenuante comune ove ne sussistano le condizioni, ma
concede solo un potere di operare in tal senso, ne’ impone al giudice
alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà in
mancanza di una richiesta dell’imputato nei motivi di appello o in
sede di trattazione orale dell’imputazione»: Cass. 8039/1995 Rv.

202026; Cass. 6741/2001 Rv. 220679.
2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio (art. 62 bis — 99/4 cod.
pen.), la Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche
sia per la gravità del fatto sia per «la pesante recidiva»: la suddetta
motivazione deve ritenersi congrua, logica ed adeguata agli
evidenziati elementi fattuali sicchè non è censurabile in questa sede
di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere

1

ricorrente che, da una parte, sussistevano i presupposti fattuali e

discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIE
(Dott. G. Rag

spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle

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