Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3219 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3219 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Croce Giuseppe Sebastiano n. il 18.7.1948
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Bologna
del 19.12.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Vittorio Scardaccione, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/01/2014

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così de •
in Roma, nella camera di consiglio, il 7.1.2014.

In fatto e in diritto
Letto il ricorso;
ritenuto che sulla questione della necessaria integrazione delle ricerche dell’imputato ai
fini della emissione del decreto di irreperibilità con l’utilizzazione di utenze telefoniche
allo stesso riferibili e risultanti dagli atti si registrano contrastanti indirizzi di legittimità;
(cfr. Sez.sez 2, Sentenza n.32331 del 29/04/2011 Morari dove l’affermazione che non
sia illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il
numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell’autorità
competente; in senso contrario, Cass. Sez. 1 n.5476 del 13/01/2010, Liberatore);
ritenuto peraltro che nella specie, come si legge nella sentenza impugnata (ma vedi
anche, sul punto, più ampiamente, la sentenza di primo grado) si tratta di un’utenza
non intestata al ricorrente ma ad un terzo, e strumentalmente utilizzata dal ricorrente
per impedire alla persona offesa di rintracciarlo dopo la consumazione della truffa,
talchè è del tutto evidente l’inutilità della sua conoscenza da parte dell’autorità
giudiziaria ai fini delle ricerche del ricorrente;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni
sulle spese;

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