Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32189 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32189 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALOGIURI FRANCESCO N. IL 08/06/1978
avverso la sentenza n. 1589/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 27/01/2012, la Corte di Appello di
Lecce confermava la sentenza pronunciata in data 08/05/2006 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima
città aveva ritenuto CALOGIURI Francesco responsabile del delitto

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. NULLITÀ della sentenza per il avere il giudice dell’udienza
preliminare provveduto a visionare il corpo del reato in
camera di consiglio senza provvedere all’esperimento
giudiziale;
2. INATTENDIBILITÀ del teste Piperno e valutazione illogica
dell’alibi fornito

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va
ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa
sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali
già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale — nel
prendere in esame i medesimi motivi di doglianza dedotti con il
presente ricorso – con motivazione logica, priva di aporie e del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la
censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va
dichiarata inammissibile: alla declaratoria di inammissibilità
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

1

di rapina aggravata.

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma
che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.

Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

DICHIARA

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