Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32188 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32188 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila
nei confronti di:
Anzuini Emilio n. il 27.1.1959
avverso la sentenza n. 409/2013 pronunciata dal Tribunale di L’Aquila il 24.5.2013;
sentita nella camera di consiglio del 24.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del doti. E.
Delehaye, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 24.9.2013, il procuratore generale presso la
Corte d’appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila del 24.5.2013, con la quale,
sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Emilio Anzuini, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena di dieci mesi di arresto e di euro 2.500,00 di ammenda, contestualmente disponendo la sostituzione di detta pena con
quella del lavoro di pubblica utilità nella misura corrispondente, in
relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 4,5 g/1) aggravato dall’aver provocato un incidente; reato
commesso in Montereale fraz. di Marana il 25.3.2011.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale aquilano censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la sostituzione della pena inflitta all’imputato con la misura del
lavoro di pubblica utilità, in violazione dell’art. 186, comma 9-bis,
c.d.s., là dove esclude la sostituibilità della pena nell’ipotesi in cui
(come nel caso di specie) il reo abbia provocato un incidente.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Trieste.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., la pena inflitta
all’imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica
utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dello stesso
art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento
inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi
o di altri veicoli (cfr. Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la sostituzione
della pena irrogata a carico dell’imputato con la misura del lavoro di
pubblica utilità nonostante l’avvenuta provocazione, da parte
dell’imputato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, di un

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incidente; circostanza, quest’ultima, espressamente contestata nel
testo dell’imputazione sollevata nei confronti dell’Anzuini.
È appena il caso di rilevare, al riguardo, come l’applicabilità
del divieto di sostituzione prescinda dall’eventuale neutralizzazione
dell’efficacia dell’aggravante in esame sull’entità della pena per effetto del bilanciamento tra le circostanze, ritenendo il collegio di aderire
all’orientamento (già fatto proprio da questa corte di legittimità, le
cui motivazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa
sede) ai sensi del quale, in tema di reato di guida in stato di ebbrezza,
ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva
e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (previsto dall’art. 186,
comma 9-bis, c.d.s.) è sufficiente che ricorra il fatto storico di aver
provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con altra circostanza attenuante, la
circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, c.d.s. non influisca sul trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. 4, n. 48534/2013,
Rv. 257289).
L’accertata non sostituibilità della pena inflitta all’imputato
con la misura del lavoro di pubblica utilità, nell’incidere su una condizione apposta dalle parti all’accordo sottoposto alla valutazione del
giudice (cfr. il contenuto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal difensore dell’imputato, in atti), comporta il travolgimento del patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della
pena, con il conseguente annullamento senza rinvio della stessa sentenza e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale di L’Aquila
per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

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