Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32188 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32188 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA
nei confronti di:
GALLUCCI ALEX BIAGIO N. IL 17/10/1980
avverso l’ordinanza n. 33/2014 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del
05/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. s’Ah) re PIKA
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.10.2014 il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di
revocare la sospensione condizionale della pena concessa a Gallucci Alex Biagio
con riguardo alla sentenza di condanna pronunciata 1’11.06.2013 dal medesimo
Tribunale, irrevocabile il 4.01.2014, in quanto concessa per la quinta volta in
violazione dei limiti stabiliti dall’art. 164 (comma 4) cod. pen..
Il Tribunale riteneva che la revoca del beneficio in sede esecutiva fosse preclusa

della cognizione, in quanto l’esistenza delle precedenti condanne a pena sospesa
(in numero di tre) sarebbe risultata dall’acquisizione dì un certificato aggiornato
del casellario giudiziale relativo all’imputato, in luogo di quello presente nel
fascicolo del dibattimento nel quale il Gallucci risultava incensurato, con
conseguente onere del pubblico ministero di far valere l’erronea concessione del
beneficio mediante l’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vibo Valentia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 168 comma 1
n. 1 e comma 3 cod. pen., 674 comma 1-bis del codice di rito, sussistendo nel
caso di specie un’ipotesi di revoca ope legis del beneficio della sospensione
condizionale della pena, avente natura dichiarativa e rilevabile direttamente dal
giudice dell’esecuzione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con contestuale
revoca del beneficio erroneamente concesso.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.

Poiché risulta pacificamente accertato che il beneficio della sospensione

condizionale della pena di cui è stata chiesta la revoca è stato concesso in
violazione dei limiti di legge stabiliti dall’art. 164 comma 4 cod. pen., deve
trovare applicazione il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza pronunciata il 23.04.2015 (oggetto di
comunicazione attraverso l’informazione provvisoria n. 11), secondo cui il giudice
dell’esecuzione è tenuto a revocare il beneficio illegittimamente concesso dal
giudice della cognizione in presenza di una causa ostativa che a questi non fosse
risultata documentalmente.
Nel caso di specie è la stessa ordinanza impugnata a dare atto che nei certificato
del casellario giudiziale (per quanto non aggiornato), presente nel fascicolo del
dibattimento definito con la sentenza concessiva del beneficio, non figuravano
annotate le sentenze di condanna dalle quali risultava che il Gallucci aveva già

dalla circostanza che il superamento dei limiti di legge era conoscibile dal giudice

beneficiato tre volte della sospensione condizionale della pena: tanto basta per
legittimare l’operatività della revoca di diritto del beneficio concesso in assenza
delle condizioni di legge, prevista dall’ultimo comma dell’art. 168 cod. pen.,
dovendosi escludere in radice che l’illegittimo riconoscimento del beneficio fosse
ascrivibile a un errore di diritto commesso dal giudice della cognizione nella
lettura degli atti a sua disposizione, suscettibile di eliminazione mediante gli
ordinari mezzi di impugnazione, anziché alla mancata conoscenza – in fatto dell’esistenza della causa ostativa non risultante dal fascicolo processuale.

deve pertanto essere cassata: l’annullamento va disposto senza rinvio, in quanto
la natura meramente dichiarativa della statuizione di revoca, conseguente in
modo automatico all’accertamento dei relativi presupposti di legge, legittima
l’adozione diretta del relativo provvedimento da parte di questa Corte ai sensi
dell’art. 620 comma 1 lett. i) cod.proc.pen. (Sez. 1 n. 10742 del 5/02/2009, Rv.
242885; Sez. 3 n. 10534 del 30/01/2008, Rv. 239069).
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza
11.06.2013 del Tribunale di Vibo Valentia (irrevocabile il 4.01.2014).
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso il 7/05/2015

3. L’ordinanza gravata, che non ha fatto corretta applicazione di tale principio,

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