Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32187 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32187 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JESHILAJ ERMAL N. IL 12/02/1983
avverso la sentenza n. 4434/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 20/03/2012, la Corte di Appello di
Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 13/07/2011 con
la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca
aveva ritenuto JESHILAJ Ermal responsabile dei delitti di cui agli

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:
2.1.

ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE

per

non avere la Corte territoriale illustrato le ragioni per le quali aveva
ritenuto la colpevolezza del ricorrente e, comunque, per non averlo
assolto per non essere stata provata la sua responsabilità al di là di
ogni ragionevole dubbio;
2.2.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO:

il ricorrente si duole della

mancata concessione delle attenuanti generiche e della mancata
esclusione della recidiva

3. Il ricorso — nei termini in cui entrambe le censure sono state
dedotte – è manifestamente infondato essendo generico ed
aspecifico rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale la
quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha
evidenziato un imponente, univoco ed oggettivo quadro probatorio a
carico dell’imputato sul quale il medesimo tace completamente
essendosi limitato a dolersi in modo tralaticio invocando
genericamente una pretesa mancanza di elementi a suo carico che
avrebbe dovuto indurre la Corte ad assolverlo e, quindi, con
argomenti che non hanno alcun attinenza rispetto alla motivazione.
Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, per il trattamento
sanzionatorio.

1

artt. 648 -56/624 bis cod. pen. art. 4 L. 110/1975.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

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