Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32186 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32186 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN LAH MADI MOHAMED N. IL 01/06/1957
avverso la sentenza n. 2551/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 09/04/2013
1. Con sentenza in data 10/01/2012, la Corte di Appello di
Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 20/04/2011 con
la quale il Tribunale della medesima città aveva ritenuto BEN LAH
MADI Mohamed responsabile dei delitti di cui agli artt. 56/628/2 —
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo il seguente testuale
motivo «chiede un’attenta valutazione dei fatti in contestazione allo
scrivente in quanto lo stesso si dichiara estraneo ai fatti, o
quantomeno vengano concessi i benefici sopra in richiesta […] ».
Il ricorso — nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta
– è manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico
rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale non
illustrando il ricorrente le ragioni delle proprie doglianze e non
consentendone, quindi, lo scrutinio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013
IL CONSIGLIER ST.
(Dott. G. Rago)
337 — 635/2 cod. pen.