Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32185 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32185 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARKAR NAIM N. IL 03/04/1978
avverso la sentenza n. 1990/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 28/11/2011, la Corte di Appello di
Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 13/11/2008 con
la quale il tribunale di Lucca — sez. distaccata di Viareggio – aveva
ritenuto SARKAR Naim responsabile dei delitti di cui agli artt. 474 —

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte

territoriale ritenuto la falsità dei marchi senza alcuna adeguata
perizia e, comunque, per avere ritenuto la sussistenza del reato
nonostante fosse stato accerto che la contraffazione era grossolana.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di
seguito indicate.
Quanto all’accertamento in ordine alla contraffazione dei
marchi, effettuato dalla Corte sulla base delle dichiarazioni dei
verbalizzanti, si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto
congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di
legittimità: d’altra parte, è lo stesso ricorrente che sostiene che i
marchi erano grossolanamente contraffatti e, quindi, non potevano
essere autentici.
Tanto premesso in punto di fatto, la decisione impugnata non
si presta ad alcuna censura alla stregua dei seguenti principi di
diritto:
«La grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli
inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e
diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non
comporta l’impossibilità di configurare il reato di cui all’art. 474 cod.
pen. per asserita inidoneità dell’azione, posto che il reato tutela la
fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e
segni distintivi, e quindi l’interesse non solo dello specifico

1

648 cod. pen.

compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari
dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni
contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di
provenienza dei beni in commercio»: Cass 44297/2005, rv 232769 –

Cass. 40556/2008 Rv. 241723.
«Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di

acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti
nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la
cosa nella quale il falso segno è impresso — e che con questo viene
a costituire un’unica entità — è provento della condotta delittuosa di
falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen.»: Cass.
23427/2001 rv 218770 — Cass. 16622/2003 Rv. 224631 — Cass.
10551/2003 Rv. 223692 — Cass. 45374/2008 Rv. 241970.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013
IL PLI IDENTE

Cass.31451/2006 Rv. 235214 – Cass. 11240/2008 Rv. 239478 —

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