Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32184 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32184 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASTIN SHARMAN MANOLO N. IL 01/10/1961
avverso la sentenza n. 3088/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

n’^’?

41.

1. GRASTIN Sharman Manolo, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata
in data 31/01/2012 dalla Corte di Appello di Firenze deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS —

133 – 69

COD. PEN.

per non avere la

quindi, per non avere mitigato la pena inflittagli per il reato di rapina
aggravata dall’uso di un’arma (coltello).

2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [gravità del fatto
— precedenti penali anche specifici] deve ritenersi, congrua, logica e
coerente con gli evidenziati elementi fattuali e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato
correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice
di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Rago)

Corte territoriale ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e,

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