Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32183 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32183 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERGINELLA ROBERTO N. IL 19/01/1954
avverso la sentenza n. 553/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 09/04/2013
1. Con sentenza del 13/12/2011, la Corte di Appello di Trieste,
su appello proposto dal P.G., riformava la sentenza con la quale, in
data 06/010/2008, il Tribunale di Gorizia aveva dichiarato non
doversi procedere nei confronti di VERGINELLA Roberto per il reato
la colpevolezza lo condannava alla pena di un mese e gg 20 di
reclusione sostituita con € 1.900,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.
IRREGOLARITÀ PROCEDURALI
consistite nel fatto chefgiudizio
di appello, non sarebbe stata fatta alcuna relazione, né era stato
modificato il capo d’imputazione;
2.2.
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA:
il ricorrente si duole del
fatto che la Corte aveva disposto la rinnovazione del dibattimento
senza che esso ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di
indicare i propri testi. I testi, poi, erano stati esaminati senza che
fosse stato rispettata la regola di cui all’art. 149 d.a. cod. proc. pen..
Infine, i verbali di udienza non contenevano la trascrizione delle
dichiarazioni rese dai medesimi risultando solo la fonoregistrazione.
2.3.
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:
il ricorrente si duole sia della
carenza motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità, sia in
ordine alla quantificazione della pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili
dedotti.
Invero, quanto alle pretese irregolarità procedurali, non è chiaro
di cosa si dolga il ricorrente e quali conseguenze, ammesso che si
siano verificate, a suo favore dovrebbero trarsi: il codice di rito, sul
punto, non prevede alcuna nullità.
Quanto, alla pretesa compressione del diritto di difesa, una
volta che il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza di
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di tentata truffa per difetto di valida querela e, per l’effetto, ritenutane
q
primo grado, il ricorrente ben poteva dedurre le prove a suo favore:
se non l’ha fatto, imputet sibi.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 149 d.a. cod. proc. pen.,
è principio consolidato che la suddetta violazione è una mera
03/07/1998 riv 21279; Cass. 10103/2007 riv 236100): d’altra parte, la
censura mostra tutta la sua sterilità ove si consideri che il ricorrente
non ha saputo indicare il motivo per cui le dichiarazioni rese dai testi
sarebbero inattendibili a seguito della segnalata irregolarità. Non è
chiaro, poi, il motivo per cui la semplice fonoregistrazione delle
dichiarazioni dei testi avrebbe violato il diritto alla difesa del
ricorrente.
Quanto,
infine,
alla responsabilità e al trattamento
sanzionatorio, la censura è così generica, a fronte della motivazione
addotta dalla Corte territoriale, che non ne consente neppure lo
scrutinio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ~o] della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
irregolarità non sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità (Cass.