Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32182 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32182 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTRO GIUSEPPE N. IL 23/11/1969
avverso la sentenza n. 3556/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1.

Con sentenza del 14/02/2012, all’esito dell’udienza

camerale, la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la
sentenza pronunciata in data 08/06/2011 dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale della medesima città nei confronti di

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del giudizio in
quanto svoltosi in sua assenza.
Il ricorrente così scrive: «In fatto si è verificato che in data
14/02/2012 giorno di udienza avanti alla Corte di Appello di Brescia,
nonostante il sottoscritto Castro Giuseppe non faceva formale
rinuncia presso l’ufficio matricola della Casa Circondariale di
Voghera (PV) perché voleva presenziare alla sopra citata udienza
[…] non è stato tradotto in udienza in quanto il sanitario di turno non
dava il nulla osta perché riteneva le mie condizioni di salute non
idonee ad affrontare una traduzione con mezzo blindato [….]».

3. Sulla base degli elementi fattuali indicati dallo stesso
ricorrente (mancata richiesta di essere tradotto in udienza camerale),
il ricorso deve allora essere dichiarato manifestamente infondato in
quanto costituisce principio di diritto ormai consolidato quello
secondo il quale l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative
della libertà personale, ha diritto di presenziare al giudizio camerale
d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato,
anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice
procedente, solo se abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi
modo la volontà di comparire all’udienza: Cass. 48704/2012 Rv.
253847; SSUU 35399/2010 Rv. 247836.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle

1

CASTRO Giuseppe.

Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 09/04/2013

Inammissibile il ricorso e

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