Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32181 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32181 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINELLI UMBERTO N. IL 10/01/1989
avverso la sentenza n. 2882/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. MARINELLI Umberto, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 06/02/2012 dalla Corte di
Appello di Bari deducendo

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

4 (per avere la Corte omesso

di motivare sul punto) – 133 (per non avere la Corte motivato sui parametri
normativi utilizzati) – 99

COD. PEN.

(per non avere la Corte motivato sulla mancata

2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata.
La Corte, in considerazione del fatto che l’imputato è gravato dalla recidiva
reiterata, specifica ed infraquinquennale, ha ritenuto di confermare la pena inflitta
dal primo giudice (anni tre di reclusione ed € 600,00 di multa) per il grave reato
commesso (rapina aggravata della somma di € 426,70).
Si tratta di motivazione che deve ritenersi, congrua, logica e coerente con gli
evidenziati elementi fattuali e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice
di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
Quanto alla pretesa omessa motivazione in ordine all’attenuante di cui
all’art. 62 n° 4 cod. pen., va osservato che, da un controllo dei motivi di appello, la
doglianza è risultata assolutamente generica tanto da non consentirne neppure lo
scrutinio: da qui l’inammissibilità che può essere rilevata da questa Corte di
legittimità

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

esclusione della recidiva).

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