Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32180 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32180 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMORE ARTURO N. IL 22/08/1987
avverso la sentenza n. 2048/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. AMORE Arturo, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 09/02/2012
dalla Corte di Appello di Bari deducendo
BIS

e 133

COD. PEN.

VIOLAZIONE DEGLI ‘ARTT.

62

per non avere la Corte motivato in ordine alla

prevalenza.
2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata:
dalla sentenza impugnata, risulta che «svolta la relazione della
causa con l’espletamento delle ulteriori formalità di cui all’art. 602
cod. proc. pen. è stata acquisita formale dichiarazione di rinunzia —
da parte dell’imputato personalmente assistito dal suo difensore — a
tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo all’esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965».

Risulta anche che la Corte ha, in effetti, escluso la suddetta
aggravante diminuendo la pena inflitta dal primo giudice.
Di conseguenza, avendo l’imputato rinunciato ai restanti motivi
di appello, la Corte non aveva alcun obbligo di motivare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

1

mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di

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