Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3218 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3218 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACINTI GIANLUCA N. IL 30/01/1971
avverso la sentenza n. 10327/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

1) Con sentenza del 6.3.2014 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 8.3.2013, con la quale Giacinti
Gianluca, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato
condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 8 di reclusione per il
reato di cui all’art.4 b.L.vo 74/2000, concedeva il beneficio della non menzione,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità,
nonché la violazione degli artt.157 e 129 c.p.p. per omessa declaratoria della
prescrizione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce atto irripetibile e può
quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di
costatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a
norme finanziarie o tributarie (cfr. ex multis Cass.pen. sez. 3 n.36399 del
18/05/2011): “Rientrano, infatti, nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali
la p.g. prende direttamente cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani
dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione”.
La Corte territoriale non si è limitata, peraltro, a richiamare acriticamente le
risultanze del p.v. di constatazione, avendo evidenziato, sulla base della testimonianza
del finanziere Giaquinto, che, dalla documentazione extracontabile rinvenuta, risultava
che la società avesse sottratto ad imposizione elementi attivi di reddito pari ad euro
1.376.569,74 (pag.2 sent.).
2.2) Quanto alla denunciata omessa declaratoria della prescrizione, il ricorrente non
tiene conto che, in relazione alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2005, il reato
di cui all’art.4 b.L.vo 74/2000 deve intendersi commesso alla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione medesima (vale a dire il 31.10.2006). Il
termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 non era, pertanto, ancora maturato
al momento della emissione della sentenza (6.3.2014).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 11 11.12.2015

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