Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32179 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32179 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCIA EMANUELE N. IL 02/07/1977
MASCIA RAFFAELE N. IL 12/07/1973
PERRONE GIAN LUIGI N. IL 08/12/1987
avverso la sentenza n. 1618/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 23/04/2012, la Corte di Appello di
Bari confermava la sentenza pronunciata in data 04/02/2011 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Lucera aveva
ritenuto MASCIA Emanuele, MASCIA Raffaele e PERRONE

2. Avverso la suddetta sentenza, Mascia Emanuele e Mascia
Raffaele, con un unico ricorso a mezzo del proprio difensore, e
Perrone Gianluigi, in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione
deducendo i seguenti motivi:
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE per avere la Corte territoriale
ritenuto la responsabilità di essi ricorrenti senza offrire una
motivazione coerente,

limitandosi a ripercorrere la

motivazione del giudice dell’udienza preliminare e senza
argomentare sulle doglianze difensive: pag. 2/5 ricorso
Mascia; pag. 2 e 3 ricorso Perrone;
2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: tutti e tre i ricorrenti si dolgono
del trattamento sanzionatorio sostenendo che l’immotivata
eccessività della pena loro inflitta.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Le censure, infatti, riproposte con i ricorsi, vanno ritenute
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale — nel
prendere in esame, in 14 argomentatissine pagine, i medesimi motivi
di doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione logica,
priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori,
ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo i
ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà

1

Gianluigi responsabile dei delitti loro rispettivamente ascritti.

motivazionali, entrambe le censure, essendo incentrate su una
nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, vanno dichiarate inammissibilé: alla declaratoria di
inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la

nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

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