Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32177 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32177 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Culici Maria n. il 19.11.1972
avverso la sentenza n. 5335/2013 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina il 21.1.2014;
sentita nella camera di consiglio del 13.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E.
Scardaccione, che ha richiesto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore
corso.

Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 17.2.2014, a mezzo del proprio difensore,
Maria Culici ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Messina in data 21.1.2014 con la quale, in
applicazione della congiunta richiesta dell’imputato e del pubblico
ministero, è stata applicata alla Culici la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000.00 di multa, in relazione a taluni episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (di tipo marijuana),
ritenuti di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90)
commessi in Scaletta fino al 2.9.2011.
Con l’impugnazione proposta, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il tribunale di Messina
proceduto all’applicazione di una pena illegale, avuto riguardo all’esito della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 49/2006 di
modifica dell’art. 73 d.p.r. n 309/90.
Sulla base di tali motivi d’impugnazione, l’imputata ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito
per l’ulteriore corso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come la sentenza impugnata debba essere
annullata.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, con il d.l.
23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni con la legge n.
10/2014, il legislatore abbia proceduto alla riconfigurazione normativa dei comportamenti criminosi riconducibili, come quello oggetto
dell’odierno esame (cfr. la motivazione della sentenza di merito), al
quadro delle previsioni di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90: da un
lato ridefinendo la fattispecie quale ipotesi autonoma di reato (e non
più quale circostanza aggravante dell’ipotesi-base di cui all’art. 73, co.
i d.p.r. n. 309/90), dall’altro modificando la cornice edittale relativa
alla sanzione penale irrogabile (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4, 28 febbraio 2014, n. 10514, n.m.), sanzione nella specie rideterminata, a seguito del successivo d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modifi-

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cazioni con la legge 16 maggio 2014, n. 79) nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo recepito l’accordo
delle parti formatosi in relazione al diverso e più severo quadro edittale sancito dalla legge vigente al tempo della commissione del fatto
(da uno a sei anni di reclusione), suscettibile di modificare la valutazione complessiva concernente la determinazione dell’entità della
pena, dev’essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di
Messina per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.6.2014.

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