Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32177 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32177 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEDELE DOMENICO N. IL 27/05/1955
avverso la sentenza n. 9935/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 14/05/2012, la Corte di Appello di
Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 24/11/2008 con
la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere — sezione di Aversa
– aveva ritenuto FEDELE Domenico responsabile del delitto di

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART.

646 COD. PEN. per non avere la Corte applicato il

principio secondo il quale il delitto di appropriazione indebita non può
essere mai commesso dal proprietario, ma solo dal possessore.
Nel caso di specie, era successo che l’imputato, avendo
subito il furto della propria auto, denunciava il furto alla propria
assicurazione che lo indennizzava. Successivamente, l’auto veniva
rinvenuta e restituita al ricorrente il quale, invece che consegnarla
all’Assicurazione che, secondo l’art. 17 della polizza assicurativa, era
divenuta proprietaria del veicolo, la vendeva a terzi incassando il
prezzo.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il principio di diritto invocato dal ricorrente non è in
discussione.
Tuttavia, come risulta dall’articolo 17 del contratto assicurativo
citato dallo stesso ricorrente, avendo costui intascato l’indennizzo, al
momento in cui l’auto fu ritrovata, la medesima era diventata, ipso
iure, di proprietà dell’Assicurazione.
Quindi, il ricorrente non avrebbe potuto vendere l’auto a terzi
e, tantomeno, appropriarsi della somma ricavata dalla vendita.
Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, corretta deve,
pertanto, ritenersi la conclusione alla quale è pervenuta la Corte
territoriale che si è adeguata al seguente principio di diritto «Integra il
reato di appropriazione indebita (ad. 646 cod. pen.) la condotta

1

appropriazione indebita aggravata.

dell’assicurato che ometta di comunicare tempestivamente il
ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicuratrice, che
abbia già effettuato la liquidazione del danno in suo favore,
considerato che in virtù del contratto di assicurazione quest’ultima

l’assicurato deve comunicare tempestivamente il ritrovamento
dell’autoveicolo e metterlo a disposizione della compagnia
assicuratrice, non sussistendo invece alcuna cooperazione artificiosa
della vittima né la perdita definitiva del bene da parte della società
assicuratrice, necessari per l’integrazione del reato di truffa (art. 640
cod. pen.)»: Cass. 8927/2012 Re 252477.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2012

IL CONSIGLI EST.

acquista la proprietà dell’autoveicolo, con la conseguenza che

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