Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32176 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32176 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

.sul ricorso proposto da:
PICARDI EMANUELE N. IL 17/12/1990
avverso la sentenza n. 11737/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. PICARDI Emanuele, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 11/01/2012, la
Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza pronunciata
in data 24/10/2011 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale

reato di rapina impropria.
Sostiene il ricorrente che la Corte aveva errato nella
qualificazione giuridica del fatto in quanto il medesimo andava
considerato come tentativo di rapina impropria e non come reato
consumato in quanto, nel momento in cui erano intervenuti gli agenti
di P.G. egli non si era ancora impossessato del motociclo.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha così ricostruito il fatto: l’imputato, aveva
manomesso il blocco di accensione del mezzo ed era riuscito a
metterlo in moto, quando intervennero i C.C. A quel punto, l’imputato
— che già si trovava in sella al motorino ed impugnava il manubrio
pronto a partire in ciò incitato dal complice – scagliò la moto contro il
Carabiniere Maranzano.
Alla stregua della suddetta ricostruzione del fatto, la decisione
della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura in quanto, in
effetti, nel momento in cui intervennero i C.C., l’imputato, avendo già
manomesso il blocco di accensione, era già pronto a partire: il che
significa che, giuridicamente, era ormai entrato nel possesso del
bene.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una

1

della medesima città nella parte in cui lo aveva ritenuto colpevole del

somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Inammissibile il ricorso e

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