Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32175 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32175 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRO CARLO N. IL 06/02/1972
avverso la sentenza n. 11945/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 09/04/2013
1. Con sentenza in data 06/02/2012, la Corte di Appello di
Napoli , in riforma della sentenza pronunciata in data 08/08/2011 dal
g.o.t. del medesimo Tribunale ed appellata in via principale sia dal
P.G. che dallo stesso imputato, dichiarava l’imputato colpevole del
ritenuto dal primo giudice) e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62
n° 4 cod. pen. (così come richiesto dall’imputato con l’appello
principale), rideterminava la pena in anni tre, mesi sei di reclusione
ed € 400,00 di multa.
CA11.1.0
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputatoY in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 584 COD. PROC. PEN. per non essergli
stato notificato l’appello del P.G.;
2.2. OMESSA MOTIVAZIONE sui motivi di gravame proposti
essendo la sentenza incentrata solo sui motivi di appello del P.G.
3. Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili
dedotti.
3.1. quanto alla pretesa violazione dell’art. 584 cod. proc. pen.
va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
l’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte
privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà
luogo all’inammissibilità del gravame, comportando unicamente la
mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del
soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se
consentito: ex plurimis Cass. 3266/2009 Rv. 245859.
Peraltro, avendo l’imputato proposto appello principale, si
applica il primo inciso dell’art. 595 cod. proc. pen. («la parte che non
ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale […]»),
in quanto l’appello incidentale non è strumento autonomo di
impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale,
1
delitto di estorsione consumata (e non semplicemente tentata come
atteso che la “ratio” dell’istituto non è quella di svolgere una funzione
deterrente rispetto al gravame proposto dall’imputato ma di porsi in
posizione antagonistica alle doglianze da quest’ultimo
specificamente mosse. Ne consegue che l’appello incidentale non
essa, che non siano stati investiti dall’appello principale.: Cass.
40275/2006 Rv. 235394.
3.2. Anche la seconda censura, è manifestamente infondata
in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte
ha preso in esame l’impugnazione proposta tant’è che ha
riconosciuto la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod.
pen., mentre ha respinto gli ulteriori motivi.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013
può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di