Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32174 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32174 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGASHVILI MURADI N. IL 25/02/1976
avverso la sentenza n. 15165/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
19/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. GIORGASHVILI Muradi, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione — per violazione dell’art. 132 – 133 c.p. sotto il profilo
dell’eccessività della pena – avverso la sentenza pronunciata in data
19/08/2011 con la quale il g.m. del Tribunale di Roma gli aveva

628/1-2; 337; 582-585/1 – 576/1 – 61 n° 2 c.p.

2. La censura è manifestamente infondata alla stregua di quella
giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale, nel
ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di
pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla
pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice
che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente,
sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute: Cass.
18735/2001 Rv. 219852; Cass. 16832/2008 Rv. 239543; Cass.
3580/2009 Rv. 242673.
In particolare, si è rilevato che, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
sulla congruità della pena concordata, perché, in tal modo, il giudice
ha dato atto di avere effettuato, sia pure implicitamente, il dovuto
giudizio valutativo: SSUU 5777/1992; Cass. 42910/2009 Rv. 245209.

1

applicato la pena concordata con il P.M. per i reati di cui agli artt.

Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha operato il
doveroso controllo sulla congruità della pena avendola
espressamente presa in esame.

a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile

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