Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32170 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32170 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERREGYBY MUSTAPHA N. IL 06/04/1984
avverso la sentenza n. 15570/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. ERREGYBY Mustapha, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione — per violazione dell’art. 129 c.p.p.
sotto il profilo della carenza della motivazione in ordine alla
sussistenza della responsabilità – avverso la sentenza pronunciata in

applicato la pena concordata con il P.M. per i reati di cui agli artt. 497
bis – 648 cod. pen.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della
particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità
di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione
di tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in
cui dagli atti o défile deduzioni delle parti emergano concreti elementi
circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta
la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per
la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice
dell’udienza preliminare ha operato il doveroso controllo
sull’insussistenza delle condizioni ex ad 129 cpp., rilevando che
dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti
che potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti
era stata data la corretta qualificazione giuridica e la pena era
congrua.

1

data 08/10/2011 con la quale il g.m. del Tribunale di Napoli gli aveva

Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a

declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa

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