Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3217 del 23/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3217 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PICCO Vittorio, nato a Vercelli il 26/06/1938
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/10/2011;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l’avv. Valerlo Spigarelli, sostituto processuale dell’avv. Bruno
Jovene, che ne ha chiesto, invece, raccoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza dell’01/10/2010 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Vittorio Picco colpevole dei reati di lesione personale aggravata, minaccia
grave ed ingiurie in danno di Allegra Lauro e, per l’effetto, l’aveva condannato alla
pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della persona offesa
costituitasi parte civile, con concessione di provvisionale immediatamente
esecutiva, oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Bruno 3ovene,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte
motiva.

Data Udienza: 23/10/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione sia
intrinseca che estrinseca in ragione di contrasto con risultanze processuali
specificamente indicate.

mancata risposta alle deduzioni difensive.

2. Il primo motivo di ricorso e destituito di fondamento.
Ed invero, nessuna contraddittorietà inficia l’impianto motivazionale della sentenza
impugnata né intrinsecamente né sul versante della contestata aderenza alle
risultanze di causa specificamente indicate, quanto meno in chiave di radicale
contrasto tale da integrare il vizio di motivazione previsto dal novellato testo
dell’art. 606 lett. e) del codice di rito. In particolare, sotto quest’ultimo riflesso, non
è dato cogliere, nell’esame delle segnalate emergenze, alcun profilo di
contraddittorietà avente carattere decisivo, al punto da disarticolare il costrutto
logico-giustificativo della sentenza impugnata. Del pari, il tessuto motivazionale – in
sé considerato – non segnala alcuna aporia o disfunzione di sorta nella delibazione
delle risultanze di causa ritenute idonee a giustificare il ribadito giudizio di
colpevolezza a carico dell’imputato. In particolare, appare ineccepibile la
valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, prudentemente vagliate nella
loro attendibilità intrinseca ed ulteriormente verificate – ab extrinseco

in ragione

dei riscontri offerti dalle raccolte testimonianze e dall’acquisita documentazione
sanitaria. Profili di incertezza o di imprecisione nel narrato della persona offesa sono
stati, motivatamente, ritenuti marginali e, comunque, incapaci di inficiare il nucleo
globale delle accuse della persona offesa. Si tratta, in tutta evidenza di
apprezzamento squisitamente di fatto, che, in quanto adeguatamente motivato,
sfugge al controllo di legittimità

3. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato, posto che il
giudice a quo ha dato conto delle principali osservazioni difensive, mentre il
complessivo impianto motivazionale mostra per implicito che ogni ulteriore
deduzione della difesa è stata disattesa, in quanto logicamente incompatibile con il
percorso logico che ha caratterizzato la ricostruzione della vicenda in esame.

4. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
estradizioni dettate in dispositivo.
2

Il secondo motivo lamenta identico difetto motivazionale, sotto il profilo della

P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/10/2012

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